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Con l'articolo 6 della Legge Regionale 4/2009, vengono previste alcune misure di sostegno al reddito per persone e famiglie interessate da crisi aziendale ed occupazionale.
Vengono previste 2 tipologie di benefici:
1) Sospensione dal pagamento per l'anno 2009 delle tasse, tariffe o canoni comunque denominati relativi ai seguenti servizi:
L'ammontare del beneficio della sospensione dal pagamento non può comunque essere complessivamente superiore ad € 5.000 per ogni nucleo familiare.
Per i benefici riferiti a servizi idrici integrati, gas per riscaldamento ed usi domestici e servizi di igiene ambientale devono essere riferiti esclusivamente all'unità immobiliare di residenza del lavoratore richiedente.
Questo beneficio può essere concesso dalla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2009.
Il beneficio è comunque subordinato all'assenso da parte del soggetto gestore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento.
Alla cessazione del beneficio, quindi dal mese di gennaio 2010, il beneficiario potrà usufruire di una dilazione nella ripresa dei pagamenti interessati dal beneficio per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione.
Possono fare domanda i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati da:
Il lavoratore richiedente deve possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore a € 40.000,00 aggiornato al momento della presentazione della richiesta.
Lo stesso lavoratore alla data del 1 gennaio 2009 deve risultare residente nella Regione dell'Umbria.
Da tale beneficio sono comunque esclusi i lavoratori che, comunque interessati da crisi aziendali o occupazionali, risultino fruitori di altri interventi a sostegno del reddito o comunque riconducibili alle attività dei servizi sociali.
La richiesta di accesso a tale beneficio, da presentare al Comune di residenza e redatta su apposito modulo, deve indicare:
La richiesta inoltre deve essere corredata da:
2) Sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.
L'ammontare del beneficio della sospensione dal pagamento delle rate di mutuo, comprensivo degli interessi, non può comunque essere complessivamente superiore ad € 20.000 per ogni nucleo familiare.
Tale beneficio è riferito esclusivamente all'unità immobiliare di residenza del lavoratore richiedente e non deve appartenere alle seguenti categorie catastali: A/1 - A/8 - A/9.
Il beneficio, comunque subordinato all'assenso da parte dell'istituto bancario interessato dalla sospensione di pagamento, è previsto per le rate in scadenza riferite ad un periodo da 12 a 24 mesi consecutivi.
La sospensione può essere chiesta una sola volta e può trovare applicazione anche per le rate già scadute alla data di presentazione della richiesta, fino ad un massimo di 6 mensilità non adempiute, comprensive degli interessi di mora maturati e sempre per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi consecutivi.
Allo scadere del periodo di sospensione, l'ammortamento del mutuo immobiliare, riprenderà automaticamente con la scadenza della prima rata successiva all'ultima delle rate sospese. Le rate sospese inizieranno a decorrere al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal contratto di mutuo, con la medesima periodicità. Gli interessi riferiti al periodo di sospensione del pagamento delle rate, salvo diversa indicazione del beneficiario, saranno suddivisi e frazionati sull'intero numero delle restanti rate.
Possono fare domanda i lavoratori che alla data del 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati da:
Per l'accesso a tale beneficio inoltre il nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente non deve essere proprietario nel territorio del Comune di residenza o dei Comuni limitrofi a quello di residenza, di altra unità immobiliare idonea all'uso abitativo, fatto salvo che la stessa sia stata concessa ad uso o ad abitazione del coniuge, a parente in linea retta fino al 4° grado o a parente in linea collaterale fino al 2° grado, ovvero affini fino al 2° grado.
Da tale beneficio sono comunque esclusi i lavoratori che, comunque interessati da crisi aziendali o occupazionali, risultino fruitori di altri interventi a sostegno del reddito o comunque riconducibili alle attività dei servizi sociali.
La richiesta di accesso a tale beneficio, da presentare al Comune di residenza e redatta su apposito modulo, deve indicare:
La richiesta inoltre deve essere corredata da:
Per entrambe le misure oggetto del presente avviso:
Le richieste potranno essere presentate presso i Servizi Sociali del Comune di Baschi, a partire dal giorno 28 aprile 2009, nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Margherita Ceino
Comune di Baschi | info@comune.baschi.tr.it
Piazza del Comune, 1 - 05023 - Baschi (TR) Telefono: 0744 957225 / 0744 957911