Esenzioni
I casi di esenzione sono previsti dall'art.7 del Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.504 e dal CAPO III del Regolamento Applicazione ICI, come di seguito riportato:
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Sono esenti dall'I.C.I. gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai Domini Collettivi, dalle Comunità Montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio, solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).
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Sono esenti dall`I.C.I. i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73 ( ex art. 87), comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
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I proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 (Canone concordato) sono esentati ai fini dell'imposta ICI (modifica approvata con Delib. C.C. n. 22 del 21.05.2008).