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Per l'autocertificazione è possibile usare il modulo di seguito disponibile:
L'autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione.
Non è possibile in ogni caso usare l'autocertificazione per i certificati sanitari, veterinari, di conformità CE e per i certificati di marchi e brevetti.
E' data facoltà ai soggetti privati (ad esempio banche ed assicurazioni) di accettare l'autocertificazione. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione tuttavia non è un obbligo.
Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori servizi pubblici non devono essere autenticate.
L'autentica della firma rimane soltanto per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati.
Si potrà dichiarare che è conforme all'originale la copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.
Per questi documenti non è più quindi necessario far autenticare le copie ma è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto oppure presentata o inviata con la fotocopia del documento di identità.
Possono usare l'autocertificazione i cittadini italiani, Iicittadini dell'Unione Europea, i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno limitatamente ai dati e ai fatti attestabili dalle pubbliche amministrazioni (non è più necessario che siano anche residenti).
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